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Una relazione con il cliente improntata a qualità, trasparenza, correttezza e disponibilità rappresenta uno degli obiettivi che la Banca di Credito Cooperativo del Polesine-Rovigo persegue da sempre come elemento distintivo del proprio modo di operare.
In relazione a quanto sopra e ad integrazione di quanto indicato a riguardo nei fogli informativi, si riportano di seguito le principali informazioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
UFFICIO RECLAMI
L'Ufficio Reclami si pone come punto di riferimento per dare alla clientela la possibilità di evidenziare eventuali disservizi, per fornire maggiori informazioni e chiarire dubbi.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca:
indirizzo postale: Corte Barchessa 11, 45010 Villadose (RO);
e-mail: legale@bccdelpolesine.it
fax: 0425 408042
La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Per la presentazione di un reclamo il Cliente può utilizzare il seguente modulo:
Mudulo reclamo BCC
Se il cliente non è soddisfatto o se non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni , prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, può rivolgersi a:
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
Dal 1° marzo 2010 l’ABF è competente a conoscere anche delle controversie relative ai bonifici transfrontalieri.
E' detto stragiudiziale perchè offre al cliente una alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso comporta procedure complesse e anche molto lunghe. Il cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo avere tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca presentando un reclamo. Se il cliente non rimane soddisfatto nenche delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.
Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le informazioni sulla competenza ed il funzionamento del nuovo organismo nonchè la Guida Pratica redatta dall'ABF. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente alle filiali di Banca d'Italia, oppure scaricando il presente modulo per la presentazione del ricorso e relative istruzioni.
Guida Arbitro Bancario Finanziario
Modulo ricorso Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO
È una associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza ricorrere alla magistratura. In particolare i servizi offerti sono:
(i) Conciliazione: è un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Le modalità di attivazione sono indicate nel Modulo Istanza di conciliazione e nel Regolamento di procedura per la conciliazione;
Modulo istanza di conciliazione
Regolamento di procedura per la conciliazione
(ii) Ombudsman-Giurì bancario: è un organismo collegiale che risolve gratuitamente le controversie tra le banche e i clienti. In seguito alla istituzione dell’ABF, l'Ombudsman, operante presso l’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, è competente a conoscere solo le controversie in materia di servizi e attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettate al Titolo VI del Testo Unico Bancario ai sensi dell’art. 23, comma 4 del Testo Unico della Finanza secondo le modalità descritte nel Regolamento per la trattazione dei reclami e dei ricorsi in materia di servizi e attività di investimento.
Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito internet www.conciliatorebancario.it , nel quale si trovano tutte le informazioni sul funzionamento di tale organismo. In alternativa il Cliente può chiedere alla banca o scaricare il presente modulo;
Modulo ricorso Ombudsman-Giurì Bancario
Regolamento per la trattazione dei reclami e dei ricorsi in materia di servizi e attività di investimento
(iii) Arbitrato: consiste in una procedura diretta a chiudere una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L’arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
RESOCONTO ANNUALE RECLAMI PERVENUTI
Anno 2010....................(in costruzione)
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